Obbligo di Green Pass per personale e lavoratori dello studio veterinario
A partire dal 15 ottobre entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass anche per il personale e per i lavoratori di qualsiasi studio veterinario; tuttavia, il nuovo Decreto lascia alcuni dubbi.
La certificazione verde, uno dei nostri principali sistemi di contrasto alla diffusione del COVID-19, sarà presto obbligatoria anche per i tuoi dipendenti.
In quanto parte del personale sanitario, sia tu che le persone che lavorano insieme a te siete altresì tenuti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza stabilite per legge.
Nonostante questo, però i dubbi sono ancora molteplici, data anche la recente pubblicazione del decreto.
Del resto, seguire queste norme è parte del tuo lavoro come medico veterinario, esattamente quanto seguire le indicazioni del codice deontologico.
Prosegui ora nella lettura dell’articolo così da risolvere tutti i tuoi dubbi riguardo all’obbligo di Green Pass per i dipendenti del tuo studio veterinario.
Anche se ovviamente il decreto non nomina gli studi veterinari nel suo testo, prevede indicazioni specifiche per tutte le realtà aziendali private italiane.
La distinzione principale in questo caso è relativa al numero di dipendenti: imprese con più di 15 dipendenti e imprese con meno personale.
Come prima informazione possiamo subito specificare che il dipendente che non presenterà il Green Pass sul luogo di lavoro non sarà sospeso. Tuttavia, verrà considerato assente ingiustificato senza stipendio. Infatti, il Comma 6 dell’Articolo 3 del Decreto-Legge numero 127 del 21 settembre 2021, recita:
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In particolare, per le aziende con più di 15 dipendenti l’allontanamento dal luogo di lavoro non avrà conseguenze disciplinari e il dipendente manterrà il diritto alla conservazione del contratto.
Tuttavia, la situazione è meno chiara per gli studi veterinari con meno di 15 dipendenti.
In questi casi se il lavoratore continuerà a non vaccinarsi, il titolare dello studio potrà sospenderlo e sostituirlo, per un periodo non superiore ai 20 giorni (10 giorni rinnovabili una volta). Il Comma 7 del medesimo articolo recita così:
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Ci rendiamo conto delle difficoltà che questo comma comporta, condivise da tutti quei professionisti che si devono per forza di cosa avvalere della collaborazione di un personale esperto, che non è facile né trovare e nemmeno formare.
Ovviamente si tratta di una delle prime domande che ti saranno balenate in mente: chi deve controllare il Green Pass all’interno degli studi veterinari?
Nel decreto è specificato anche chi deve assumersi la responsabilità della validazione della certificazione verde. Ovviamente si tratta del datore di lavoro.
Per quanto riguarda le modalità invece si può scegliere la verifica all’ingresso oppure un test a campione.
Il decreto-legge stabilisce anche precise sanzioni per dipendenti e datori di lavoro inadempienti all’obbligo di green pass.
Se sei un lavoratore di uno studio veterinario che viene scoperto privo di certificazione verde rischi una multa pecuniaria compresa tra i 600 e i 1.500 €.
Se invece sei il titolare dello studio/ambulatorio e non hai adempiuto ai tuoi obblighi di controllo sul tuo personale rischi una sanzione da 400 a 1.000 €.
Oltre alle sanzioni di carattere economico devi considerare anche le disposizioni dell’ordinamento. Il decreto lascia infatti libertà ai diversi ordini di impartire misure e sanzioni più severe per i loro iscritti.
Sono sicuro che in quanto medico veterinario anche tu non sottovaluti la gravità della situazione pandemica, ma avere dubbi e perplessità riguardo al nuovo decreto-legge per l’obbligo di Green Pass ai lavoratori è più che lecito.
Una delle prime domande che sorge è: il cliente può eventualmente chiedere l’esibizione del Green pass del personale?
Il decreto ovviamente non si cura di dare una risposta, però tu potresti intraprendere alcune azioni per sfruttare questo dettaglio a tuo vantaggio.
Fai sapere ai clienti del tuo studio veterinario che tutti i tuoi dipendenti sono in possesso della certificazione verde.
In questo modo oltre a adempiere agli obblighi previsti per legge mostrerai anche la professionalità del tuo studio guadagnano autorevolezza agli occhi dei tuoi clienti.
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