Respinto il ricorso: terza dose vaccino obbligatoria per sanitari e medici veterinari
Un tema caldo di questo inverno è sicuramente l’obbligo di sottoporsi alla terza dose di vaccino anti Covid-19 per tutti i professionisti della sanità, inclusi i medici veterinari.
Il Consiglio di Stato ha respinto un altro ricorso contro la sospensione per inosservanza dell’obbligo. Ciò significa che anche tu dovrai sottoporti a vaccinazione per esercitare la tua professione.
Nella nota diffusa dallo Stato è evidente l’intenzione di far prevalere l’interesse della collettività sui dubbi individuali, al fine di tutelare la salute pubblica. Chiunque si trovi nella condizione di voler rifiutare la vaccinazione andrà incontro a scomode conseguenze.
Il decreto firmato dal Presidente della Terza Sezione, Franco Frattini, boccia i ricorsi avanzati da medici sanitari non vaccinati. Ciò è in linea con il principio espresso durante il mese di ottobre, ovvero:
“La prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto ai dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate”
La cosiddetta dose “booster” rimane dunque parte obbligatoria della campagna vaccinale per prevenire il nuovo diffondersi del contagio. Questa, infatti, viene considerata come una dose addizionale al ciclo primario, una sorta di richiamo.
L’inclusione dei medici sanitari tra i soggetti obbligati alla somministrazione è dovuta al maggiore rischio di esposizione relativo alla natura della professione.
Nel decreto citato in precedenza il consigliere di Stato Franco Frattini sottolinea la necessità della campagna vaccinale come unico mezzo per ridurre l’aumento dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e per prevenire la nascita di nuove varianti.
“La massiva vaccinazione, anche ed anzitutto di coloro che entrano in servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili”.
I medici veterinari saranno obbligati a sottoporsi alla terza dose vaccinale a partire dal 15 dicembre. Entro questa data quindi sia i medici che i lavoratori amministrativi delle strutture sanitarie dovranno fare anche la dose booster.
L’unica eccezione è rappresentata solo nei casi in cui sussiste un accertato pericolo per la salute della persona. Per ottenere l’esenzione, quindi, è necessario che ci siano delle condizioni cliniche pregresse impossibilitanti e incompatibili con la natura del vaccino stesso.
Ad attestare questa impossibilità deve essere il medico di famiglia.
Il controllo e la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale saranno in mano alla Federazione Nazionale degli Ordini. Tramite un database nazionale dei Green Pass sarà possibile individuare eventuali mancanze.
Ricordiamo che la vaccinazione sarà considerata un “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
Per facilitare le operazioni di controllo, il compito è passato dalle ASL agli Ordini professionali. In questo modo la verifica sarà immediata e automatizzata così come eventualmente le sanzioni.
Se ad esempio dalla piattaforma digitale per il controllo dei Green Pass un professionista non risultasse vaccinato, l’ordine professionale territorialmente competente lo inviterà a produrre una documentazione che può comprendere:
Sebbene il termine sanzioni non sia il più corretto, il medico veterinario a cui verrà accertato un inadempimento dell’obbligo vaccinale verrà immediatamente sospeso dall’esercizio della professione e quest’ultima verrà annotata nell’albo.
La sospensione terminerà quando l’interessato fornirà comunicazione al proprio ordine territoriale del completamento del ciclo vaccinale primario e delle dosi addizionali.
Durante il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione.
Secondo le parole del Consiglio di Stato il bene collettivo supera quello individuale “a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alle sue devastanti conseguenze umane, sociali e di depravazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione.”
Addirittura, l’adempimento dell’obbligo vaccinale diventa un prerequisito fondamentale per la prima iscrizione al proprio albo territoriale.
Per far fronte alla presenza più o meno diffusa di personale sanitario effettivamente esente dall’obbligo vaccinale è stato predisposto un protocollo anti contagio per tutelare la salute di tutti.
I lavoratori non vaccinati ma in possesso di un certificato medico che li esenta potranno essere destinati a mansioni diverse senza nessuna decurtazione dello stipendio.
Lo scopo è mantenere i dipendenti in struttura senza però mettere a rischio la salute pubblica.
I professionisti non vaccinati per ragioni mediche dovranno quindi attenersi a specifiche misure di prevenzione di natura igienico sanitaria. Anche in questo caso saranno i rispettivi ordini nazionali a verificare il rispetto di queste norme.
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